Condizioni di vendita
Condizioni di vendita, di fornitura e di pagamento
valide per tutte le forniture a partire dal 1° maggio 2018
- di seguito denominate in breve «CGV» -
Le presenti CGV si intendono valide soltanto nei confronti di imprese ai sensi del § 14 BGB [N.d.T.: Codice civile tedesco], di persone giuridiche di diritto pubblico o nei confronti di patrimonio separato di diritto pubblico.
1 Validità delle condizioni di fornitura
Tutte le nostre offerte e i nostri accordi sono basati esclusivamente sulle seguenti CGV; non sono vincolanti eventuali condizioni in deroga del committente non espressamente accettate per iscritto. Il committente accetta le nostre condizioni con il conferimento dell'ordine, al più tardi prendendo in consegna la merce senza obiezioni.
Le nostre CGV si intendono valide indipendentemente dal fatto che siamo noi direttamente a produrre la merce o che l'acquistiamo da subfornitori.
Si intendono valide sempre nella versione più recente anche per tutte le altre operazioni successive, senza doverne farne menzione o concordarle espressamente all'atto della stipula.
Qualora con il nostro committente dovessimo aver stipulato in singoli casi accordi individuali (accordi accessori, integrazioni e modifiche compresi), tali accordi hanno in ogni caso la precedenza sulle presenti CGV. Per il contenuti di siffatti accordi, fatta salva la controprova, è determinante il contratto scritto o la nostra conferma scritta.
Le dichiarazioni e/o denunce rilevanti ai fini giuridici da parte del committente per quanto riguarda il contratto (ad es. fissazioni di termini, denunce di vizi, recesso o riduzione) devono essere effettuate per iscritto, ossia in forma scritta o di testo (ad es. lettera, e-mail, fax). Sono fatte salve le formalità e altre prove previste dalle legge, in particolare in caso di dubbi in merito alla legittimazione del dichiarante.
2 Offerta e conferma d'ordine
2.1 Le nostre offerte si intendono non impegnative e non vincolanti, salvo accordi scritti in deroga. Quanto sopra si intende valido anche qualora dovessimo aver lasciato al nostro committente cataloghi, documentazioni tecniche (ad es. disegni, schemi, calcoli, calcoli dei costi, rimandi a norme DIN), descrizioni di prodotti o documenti vari, anche in formato elettronico, dei quali ci riserviamo i diritti di proprietà e d'autore.
2.2 Tutti gli accordi si intendono vincolanti solo a seguito di conferma scritta. Quanto sopra si intende valido anche per integrazioni, modifiche e accordi accessori, in particolare per accordi e garanzie verbali.
2.3 Il committente è tenuto a verificare la correttezza delle nostre conferme d'ordine immediatamente dopo averle ricevute. Le eventuali differenze vanno contestate immediatamente.
2.4 Il committente risponde della correttezza dei dati di ordinazione forniti ovvero della documentazione relativa all'ordine inviata.
2.5 In linea di principio i campioni vengono inviati soltanto a pagamento.
3 Termini di consegna
3.1 I termini di consegna si possono concordare in modo vincolante o non e vanno indicati per iscritto.
3.2 I termini di consegna confermati si intendono rispettati con la consegna entro i termini stabiliti, vale a dire spedizione dallo stabilimento o dal centro di distribuzione. Si intendono rispettati anche con l'avviso di merce pronta per la spedizione, qualora la merce non possa essere spedita o inserita in tempo utile per motivi non imputabili a noi. Non ci assumiamo alcun impegno relativo al trasporto in tempo utile. Analogamente, i termini di consegna si spostano qualora nei cantieri le prestazioni anticipate non vengano fornite entro i termini convenuti.
3.3 Qualora non ancora ci fossimo accordati con il nostro committente su condizioni e dettagli dell'ordine nel complesso o il committente non avesse fornito le dichiarazioni necessarie nazionali e/o estere da parte delle autorità competenti, i termini di consegna confermati si intendono prorogati in misura pari alla durata necessaria per creare questi presupposti. Pertanto si spostano di conseguenza. La stessa cosa si intende valida in caso di modifiche successive al contratto da parte del committente che abbiano ripercussioni sui termini di consegna o qualora dovessero ancora mancare documenti e disegni del committente necessari all'esecuzione del contratto.
3.4 In caso di forza maggiore e situazioni varie non prevedibili, di carattere straordinario e non imputabili, come ad es. in caso di difficoltà di approvvigionamento del materiale, mancata disponibilità dei prodotti ordinati nonostante siano state stipulate operazioni di copertura, disturbi dell'attività produttiva, guasti nel campo delle telecomunicazioni e dei sistemi informatici, incendio, sciopero, serrate, assenza di mezzi di trasporto, blocco della circolazione, interventi da parte delle autorità, guasto alle macchine, divieti di esportazione e importazione, difficoltà di erogazione dell'energia, mobilitazioni, guerra, blocchi ecc., anche qualora riguardassero i nostri fornitori, il termine di consegna viene prorogato in misura corrispondente se ciò impedisce l'adempimento puntuale da parte nostra dei nostri obblighi.
3.5 Se la nostra consegna è resa impossibile a seguito delle circostanze di cui al p. 3.4, abbiamo il diritto di recedere dal contratto. Qualora il ritardo nella consegna dovesse superare i due mesi, il committente ha il diritto di recedere dal contratto.
3.6 Se il termina di consegna si sposta in base al p. 3.4 o se siamo esonerati dall'obbligo di fornitura in base al p. 3.5, il committente non può trarre da ciò alcun diritto al risarcimento danni. Possiamo ricorrere alle circostanze di cui sopra soltanto se forniamo al committente informazioni in merito all'inizio e alla fine di tali impedimenti.
3.7 Se a seguito degli eventi imprevisti di cui al p. 3.4 cambia il peso economico o il contenuto della prestazione contrattuale oppure tali eventi si ripercuotono in misura notevole sul nostro esercizio, il contratto può essere adeguatamente modificato. Sono fatte salve le disposizioni di cui al § 313 BGB.
3.8 Se siamo in ritardo, il committente può concedere una proroga. Scaduta tale proroga, il committente può dichiarare il recesso per quanto riguarda la parte non ancora fornita della prestazione contrattuale. Qualora avesse il legittimo interesse a rifiutare consegne parziali, può recedere per quanto riguarda l'intero contratto.
3.9 Sono esclusi tutti gli ulteriori diritti del committente derivanti dalla violazione degli obblighi, ossia il diritto al risarcimento danni, qualora il danno non sia stato causato da un'azione dolosa o per colpa grave. In caso di colpa grave la nostra responsabilità è tuttavia limitata al danno prevedibile contemplato dal contratto, qualora non si tratti di una responsabilità inderogabile prevista dalla legge.
Ci riserviamo sempre il diritto della prova che il committente non abbia subito alcun danno o che il danno conseguito sia di entità notevolmente inferiore.
4 Consegna, spedizione, trapasso del rischio, reimmagazzinaggio
4.1 In linea di principio ci riserviamo il diritto di scegliere la modalità di spedizione. La spedizione avviene dallo stabilimento o dal centro di distribuzione.
4.2 Sono ammesse le consegne parziali, qualora siano ragionevoli per il committente.
4.3 Il rischio del deperimento della merce passa al committente non appena la spedizione è stata consegnata al vettore o allo spedizioniere, al più tardi tuttavia nel momento in cui lascia lo stabilimento o il centro di distribuzione. Se la merce è pronta per la spedizione e la consegna al vettore o allo spedizioniere ritarda per motivi non imputabili a noi, con l'arrivo al committente dell'avviso che essa è pronta per la spedizione il rischio passa al committente. Il sequestro della merce è equiparato al deperimento.
4.4 Se spedizione o recapito vengono spostati di oltre due settimane dall'avviso che essa è pronta per la spedizione, al committente può essere addebitato, per ogni mese iniziato, un diritto di magazzinaggio pari allo 0,5 % del prezzo degli oggetti della fornitura, tuttavia complessivamente per un massimo pari al 5 % in totale. I contraenti sono liberi di produrre la prova di costi di magazzinaggio superiori o inferiori. Quanto sopra si intende valido anche qualora la merce debba essere presa indietro per motivi imputabili al committente.
5 Prezzi e imballaggio
5.1 I nostri prezzi si intendono espressi in EURO.
5.2 In tutte le forniture soggette ad IVA su territorio nazionale e/o estero i prezzi si intendono più IVA prevista di volta in volta dalla legge.
5.3 In caso di vendita a distanza le spese di trasporto sono a carico del committente a partire dal magazzino; la stessa cosa vale per le spese relative all'assicurazione del trasporto richiesta dal committente. Sono altresì a carico del committente eventuali dazi, commissioni, tasse e imposte pubbliche varie.
5.4 In genere gli imballaggi riutilizzabili di SIEGENIA (sponde in legno, eurocontainer e relativi coperchi) vengono addebitati e accreditati in caso di restituzione franco di porto.
6 Pagamento
6.1 Le nostre fatture vanno pagate in EUR a 30 giorni netto dalla data fattura. Qualora il committente non avesse pagato, al più tardi il 31° giorno dalla fatturazione viene messo da noi in mora senza ulteriore dichiarazione.
6.2 I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente alla società SIEGENIA-AUBI KG, in contanti o su uno dei suoi conti. I nostri collaboratori non sono autorizzati ad incassare denaro, salvo espressa autorizzazione scritta in merito.
6.3 Di principio, accettiamo cambiali, tratte accettate e titoli simili soltanto se precedentemente concordato a parte e non venga superata la durata di tre mesi, tuttavia sempre con la riserva che ci sia possibile presentare tali titoli presso le nostre banche. Inoltre, sia gli assegni che le cambiali riscontabili vengono accettati sempre solo pro solvendo. Non forniamo alcuna garanzia per quanto riguarda presentazione e protesto. Le spese di sconto e di cambio nonché i costi di credito vanno a carico del committente e sono dovuti prontamente.
6.4 In caso di morosità, abbiamo il diritto di addebitare interessi maggiorati di 9 punti percentuali superiori al tasso di base stabilito dalla Deutsche Bundesbank ai sensi del § 247 BGB. Con riserva di far valere il diritto di un ulteriore danno di mora. Il committente è libero di produrre la prova di un danno di mora inferiore.
6.5 In caso di cambiale o assegno in protesto, dissesto finanziario del committente oppure alienazione patrimoniale o cessione d'azienda dello stesso, tutti i suoi debiti esistenti nei nostri confronti vanno pagati immediatamente.
6.6 Il committente può compensare soltanto i crediti non contestati passati in giudicato con i diritti da noi vantati. Se è un commerciante ai sensi del § 1 HGB [N.d.T.: Codice commerciale tedesco], quanto sopra si applica anche per rivendicare i diritti di ritenzione derivanti dall'operazione commerciale bilaterale.
6.7 Qualora successivamente alla stipula del contratto si venisse a conoscenza di circostanze atte a pregiudicare in modo duraturo la solvibilità del committente, abbiamo il diritto di far dipendere la nostra fornitura dal pagamento anticipato del prezzo d'acquisto oppure, qualora il committente non l'accettasse, di recedere dal contratto. Le circostanze che pregiudicano la solvibilità del committente si verificano in particolare nel caso in cui egli cessi di pagare, venga dichiarata la procedura fallimentare sul suo patrimonio oppure da altre circostanze come ad es. misure di esecuzione, cambiali in protesto o circostanze simili emerga che il committente non onora più gli impegni da pagare.
7 Riservato dominio, cessione a titolo di garanzia
7.1 La merce consegnata resta di nostra proprietà fino all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla relazione commerciale con il committente. Se il committente consegna pro solvendo assegni o cambiali, il riservato dominio sussiste fino al relativo incasso e al definitivo accredito.
7.2 Il committente ha il diritto di vendere la merce fornita nel corso della regolare attività a condizione che onori in tempo gli impegni che ha nei nostri confronti derivanti dalla relazione commerciale. Tuttavia non può dare in pegno o cedere a titolo di garanzia la merce sottoposta al riservato dominio. È tenuto ad assicurare a credito i nostri diritti nella rivendita della merce sottoposta al riservato dominio.
7.3 In caso di violazione degli obblighi da parte del committente, in particolare in caso di morosità, anche senza fissazione di un termine abbiamo il diritto di pretendere la restituzione dell'oggetto della fornitura e/o di recedere dal contratto; il committente è tenuto alla restituzione. In caso di richiesta di restituzione non vi è una dichiarazione di recesso, a meno che ciò non venga da noi espressamente dichiarato.
7.4 Il committente cede sin d'ora a noi, a titolo di garanzia, ogni credito e diritto derivante dalla vendita della merce sottoposta al riservato dominio. Con la presente accettiamo detta cessione. Su richiesta, il committente è tenuto a indicarci i debitori dei crediti ceduti e di segnalare la cessione ai debitori. Qualora il committente prima del nostro completo soddisfacimento ritiri dai suoi debitori pagamenti o altri fondi di copertura, tale ritiro si intende avvenuto per noi in modo fiduciario.
7.5 L'eventuale lavorazione o trasformazione della merce sottoposta al riservato dominio viene effettuata dal committente sempre per noi. Se la merce sottoposta al riservato dominio viene trasformata con oggetti che non ci appartengono o mescolata a questi ultimi in modo inseparabile, acquisiamo la comproprietà della nuova cosa in proporzione al valore della fattura della merce sottoposta al riservato dominio rispetto agli altri oggetti trasformati o mescolati al momento della trasformazione o del mescolamento. Se le nostre merci sottoposte al riservato dominio vengono unite ad altri oggetti mobili formando una cosa unica o vengono mescolate in modo inseparabile e l'altra cosa va ritenuta la cosa principale, si intende convenuto che il committente ci trasferisce in proporzione la comproprietà, qualora la cosa principale gli appartenga. Per quanto riguarda la cosa risultante dalla trasformazione, dall'unione o dal mescolamento vale inoltre quanto detto per la merce sottoposta al riservato dominio.
7.6 Il committente è tenuto a conservare e immagazzinare separatamente la merce sottoposta al riservato dominio e le cose risultanti dall'unione.
7.7 Il committente è tenuto ad informarci senza indugio in merito a misure di esecuzione forzata da parte di terzi per quanto riguarda la merce sottoposta al riservato dominio o i crediti a noi ceduti o garanzie varie, consegnandoci i documenti necessari al nostro intervento; questo si intende valido anche per pregiudizi di vario genere. Costi e danni sono a carico del committente.
7.8 Su richiesta del committente sblocchiamo a nostra scelta le garanzie sopra riportate qualora il valore delle sia nel complesso superiore di oltre il 20 % ai crediti da garantire.
8 Denuncia dei vizi e diritti derivanti dai vizi della cosa
8.1 I diritti derivanti dai vizi della cosa si prescrivono dopo 12 mesi. Quanto sopra non si intende valido qualora la legge preveda termini più lunghi ai sensi dei §§ 43 8 comma 1 n. 2, 479 comma 1 e 634 a comma 1 n. 2 BGB e nei casi di danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica e alla salute, di violazione degli obblighi dolosa o per colpa grave da parte nostra e di reticenza dolosa di un vizio. Sono fatte salve le disposizioni normative relative alla sospensione della decorrenza, alla sospensione e al nuovo inizio dei termini.
Per la merce o i componenti elettrici/elettronici si intende valido un termine di prescrizione di massimo due anni, qualora non venga convenuto un termine più breve o la legge prescriva termini più lunghi.
8.2 I vizi evidenti nell'operazione commerciale bilaterale devono essere denunciati per iscritto dal committente entro 8 giorni dal ricevimento della merce. I vizi occulti vanno reclamati per iscritto immediatamente dopo la relativa scoperta entro il periodo di garanzia di cui al punto 8.1. In caso di denuncia in ritardo, il committente non può far valere i diritti per difetto della cosa a causa dei rispettivi vizi. Quanto sopra si intende valido per contestazioni riguardanti la quantità e in caso di consegna di merce diversa da quella conforme al contratto.
8.3 Non sussistono diritti per difetto della cosa in caso di differenze solo in misura trascurabile rispetto alla qualità convenuta, se l'utilizzabilità è compromessa solo in misura trascurabile, in caso di usura naturale o danni che insorgano dopo il trapasso del rischio a seguito di trattamento errato o negligente, mancata manutenzione, sollecitazione eccessiva, lavori edili difettosi, suolo inadatto o a causa di particolari fattori esterni nonché in caso di errori software non riproducibili. Se il committente o terzi apportano modifiche i lavori di riparazione non appropriati, non ne conseguono diritti per difetto della cosa.
8.4 In caso di legittima denuncia dei vizi o contestazione entro i termini stabiliti ci riprendiamo la merce difettosa, al posto della quale forniamo merce in perfetto stato oppure, a nostra scelta, ripariamo la merce difettosa. Qualora la ripetuta riparazione o la ripetuta fornitura sostitutiva non andasse a buon fine per lo stesso identico vizio, il committente può, a scelta, pretendere risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo d'acquisto.
8.5 Per consentirci di eseguire tutti i lavori di riparazione e le forniture sostitutive, il committente deve lasciarci il tempo necessario e darci il modo di provvedere, in caso contrario siamo esonerati dalla garanzia per difetto della cosa.
8.6 Sono escluse le pretese del committente a causa degli oneri necessari per l'adempimento successivo, in particolare spese di trasporto, di infrastruttura, del lavoro e del materiale qualora ciò sia ammesso dalla legge e/o gli oneri aumentano per il fatto che l'oggetto della fornitura sia stato trasportato successivamente in un posto diverso dalla sede del committente, a meno che lo spostamento non corrisponda al suo uso previsto.
8.7 Qualora si continuasse ad usare l'oggetto della fornitura pur avendo identificato il difetto, rispondiamo soltanto per quanto riguarda il difetto originario e non per i danni che sono sorti al difetto originario continuando l'uso.
8.8 La garanzia fornita per le forniture sostitutive e i lavori di riparazione è la stessa di quella dell'oggetto della fornitura originario. La garanzia cessa tuttavia al più tardi con la fine della garanzia convenuta per l'oggetto della fornitura originario, a meno che non sia ancora scaduta la durata della garanzia prevista dalla legge per la fornitura sostitutiva o il lavoro di riparazione; in questi casi la garanzia termina con la scadenza di tale termine. Non sono imputabili a noi i difetti della cosa della fornitura che acquistiamo da terzi e forniamo al committente senza alcuna modifica; è fatta salva in questo caso la responsabilità in caso di dolo o colpa.
8.9 I diritti di rivalsa del committente verso il fornitore ai sensi del § 439 comma 3 BGB oppure § 478 BGD (ovvero le disposizioni di legge di pari contenuto di altri ordinamenti giuridici) sussistono soltanto qualora il committente non abbia preso accordi con il suo acquirente che vadano oltre i diritti derivanti dai vizi della cosa previsti dalla legge. Si intendono valide anche le norme di cui al p. 8.6.
8.10 Sono esclusi ulteriori diritti da parte del committente, in particolare i diritti al risarcimento danni e compenso delle spese derivanti dalla difettosità dell'oggetto della fornitura e violazioni varie di diritti derivanti dal rapporto obbligatorio e da atti illeciti. Quanto sopra non si intende valido in caso di responsabilità obbligatoria, per es. per dolo, colpa grave, lesioni alla vita, all'integrità fisica e alla salute, violazione di fondamentali obblighi contrattuali o per es. in base alla legge sulla responsabilità per danno da prodotto. Tuttavia il diritto al risarcimento danni per violazione di fondamentali obblighi contrattuali è limitata al danno prevedibile contemplato dal contratto, qualora non vi sia responsabilità per dolo o colpa grave e o per lesioni alla vita, all'integrità fisica e alla salute. Una variazione dell'onere della prova a svantaggio del committente non è contemplata dalle norme sopraindicate. Qualora il committente abbia diritto al risarcimento danni e compenso delle spese in base a questo paragrafo, tale diritto si prescrive con lo scadere del termine di prescrizione valido per i diritti per difetto della cosa di cui alla precedente norma contenuta in 8.1. In caso di diritto al risarcimento danni derivante dalla legge sulla responsabilità per danno da prodotto si intendono valide le disposizioni in materia di prescrizione previste dalla legge.
9 Avvertenze/direttive sul prodotto e sulla responsabilità
9.1 Altre parti integranti del contratto sono inoltre le «Avvertenze/direttive sul prodotto e sulla responsabilità» che si possono consultare in Internet nella versione di volta in volta aggiornata al seguente link http://downloads.siegenia.com/.
9.2 In caso di dubbio, le dichiarazioni fatte al committente in relazione alla stipula di un contratto (ad es. descrizione delle prestazioni, riferimento a norme DIN ecc.) non comportano l'assunzione di garanzia. In caso di dubbio, per quanto riguarda l'assunzione della garanzia sono determinanti soltanto le espresse dichiarazioni scritte da parte della società SIEGENIA-AUBI KG.
9.3 Inoltre, si intende valido quanto segue: qualora dalle presenti CGV, comprese le eventuali disposizioni in deroga contenute nei singoli contratti, non risulti altro, in caso di violazione di obblighi contrattuali ed extracontrattuali rispondiamo in base alle disposizioni previste dalla legge.
Per quanto riguarda il risarcimento danni rispondiamo, indipendentemente dal motivo giuridico, nell'ambito della responsabilità per colpa in caso di dolo o colpa grave. In caso colpa lieve rispondiamo fatto salvo un criterio di responsabilità inferiore secondo le disposizioni di legge (ad es. per la diligentia quam in suis) soltanto:
a. per danni dovuti a lesioni alla vita, all'integrità fisica e alla salute
b. per danni dovuti ad un violazione non trascurabile di un obbligo contrattuale fondamentale (obbligo il cui adempimento rende possibile la regolare esecuzione del contratto in sé e sul cui rispetto il committente fa e può fare regolarmente affidamento); in questo caso la nostra responsabilità è tuttavia limitata al risarcimento del danno prevedibile contemplato che si verifica.
Le limitazioni della responsabilità sopra disciplinate si intendono valide allo stesso modo in caso di violazione di obblighi da parte o a favore di persone la cui colpa è imputabile a noi in base alle disposizioni di legge. Non sono tuttavia valide in caso di reticenza dolosa di vizi da parte nostra o di assunzione da parte nostra della garanzia della qualità della merce e dei diritti del committente in base alla legge sulla responsabilità del danno da prodotto.
Il recesso o la disdetta del contratto da parte del committente per violazione di un obbligo è possibile soltanto se tale violazione è imputabile a noi. È escluso il diritto alla disdetta da parte del committente (in particolare ai sensi dei §§ 650, 648 BGB). Inoltre, si intendono validi i presupposti e le conseguenze giuridiche previsti dalla legge.
10 Modifiche tecniche
Ci riserviamo in qualsiasi momento il diritto di apportare modifiche tecniche che servano a migliorare o perfezionare i nostri prodotti; tali modifiche non danno il diritto a vantare diritti di qualsiasi genere.
Ci riserviamo illimitatamente i diritti di sfruttamento secondo il diritto di proprietà e d'autore del software da noi venduto e dei preventivi, disegni e altri documenti (di seguito nel complesso denominati soltanto «documenti»). I documenti possono essere resi accessibili a terzi soltanto previa nostra autorizzazione scritta. Il committente ha il diritto non esclusivo di utilizzare sui dispositivi concordati il nostro software con le caratteristiche di prestazione pattuite, in forma immodificata. Il committente non può eseguire copie di backup in assenza di espresso accordo. Il committente non ha il diritto alla cessione del programma sorgente/codice sorgente.
11 Foro competente e luogo di adempimento, diritto applicabile
11.1 Salvo accordi in deroga convenuti espressamente per iscritto, trova applicazione soltanto il diritto tedesco, con la contemporanea esclusione della legge uniforme internazionale, in particolare della convenzione sulla vendita internazionale di beni.
11.2 Se il committente è un commerciante ai sensi del § 1 HGB, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico, foro competente è Siegen.
In ogni caso abbiamo tuttavia anche il diritto di avviare un procedimento giudiziario nel luogo di adempimento dell'obbligo di consegna ai sensi delle presenti CGV o di un accordo individuale prioritario oppure nel foro competente generale del committente. Sono fatte salve da questa norma le disposizioni di legge prioritarie, in particolare relative alle competenze esclusive.
11.3 In caso di contratti con commercianti, il luogo di adempimento per quanto riguarda tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla consegna e prestazione è il luogo di spedizione che indichiamo di volta in volta (stabilimento o centro di distribuzione).